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Installazione antenna per radioamatore non e' soggetta a concessione edilizia

TAR Piemonte sentenza 21/12/2002 n. 2156

L'installazione di una antenna per radioamatore costituisce un'opera che non importa attività di trasformazione del territorio ed è priva quindi di rilevanza edilizia, a meno che non vi siano opere edilizie eccedenti quelle necessarie per la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l'impianto.
E' questo il principio enunciato dal Tar Piemonte che ha accolto il ricorso presentato da un cittadino contro l'ordinanza del Comune che gli aveva ordinato la demolizione dell'antenna e del traliccio per stazione di radioamatore. - In tal senso anche C.d.S. V 642 del 15-12-1986, Tar Piemonte 163 del 16-4-1993, C.d.S. V 1283 del 7-9-1995 e Tar Piemonte sez. I 10.05.2000 n° 5933 -